Statuto
Associazione Culturale «Colonna Garibaldi», Statuto

parte prima – generalità
art. 1 – costituzione e denominazione della Associazione Si costituisce col presente Statuto l'associazione culturale «Colonna Garibaldi», di seguito semplicemente «l'Associazione».
art. 2 – sede dell'Associazione La sede dell'Associazione è stabilita in Forlì, via Zampeschi Brunoro 46, 47100 (FC).
art. 3 – durata dell'Associazione L'Associazione si costituisce sine die. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è da considerarsi un caso di emendamento del presente Statuto, ed è pertanto disciplinata dall'art. 12. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio di questa andrà devoluto dal Consiglio Direttivo in carica ad altro ente o associazione i cui scopi siano compatibili col presente Statuto.
art. 4 – scopo dell'Associazione L'Associazione nasce con la finalità di approfondire lo studio della storia del XIX secolo, con particolare attenzione alle vicende del Risorgimento italiano, tramite l'esame di tutte le fonti ritenute via via opportune, utili e adeguate, e di sperimentare quanto appreso tramite la pratica della rievocazione storica in costume. L'Associazione non persegue finalità politiche e non ha scopo di lucro; per tutta la durata della vita dell'Associazione è esclusa la possibilità di distribuzione fra i Soci di tutto o parte del patrimonio della stessa, se non a titolo di rimborso o in ottemperanza a obblighi di legge.

parte seconda – organizzazione
art. 5 – organi dell'Associazione Sono Organi dell’Associazione a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario Generale; e) il Tesoriere. Viene espressamente esclusa dal presente Statuto qualsiasi forma di retribuzione per le cariche sopra citate. Le cariche sociali sono attribuite per votazione come prescritto dal presente Statuto all'art. 7. Qualora lo ritengano opportuno o necessario tutti i membri del Consiglio Direttivo possono delegare in tutto o in parte le proprie funzioni a un qualsiasi altro Socio. Tale delega deve risultare da atto scritto e può essere annullata da una delibera del Consiglio Direttivo.
art. 6 – l'Assemblea dei Soci L'assemblea dei Soci è formata da tutti coloro che possiedono lo status di Socio dell'Associazione così come meglio specificato all'art. 11. L'Assemblea dei Soci è validamente convocata in sessioni ordinarie ovvero straordinarie.
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocare annualmente almeno una Assemblea dei Soci ordinaria per tenere se necessario le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, per presentare il rendiconto della propria gestione, e per il disbrigo delle pratiche dovute a norma di legge. L'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente convocata per delibera del Consiglio Direttivo ovvero per volontà di almeno un decimo dei Soci a norma dell'art. 20 CC. In questo caso è richiesta ai fini della validità dell'Assemblea dei Soci così convocata, un documento recante la motivazione della convocazione sottoscritto da tutti i richiedenti. L'Assemblea dei Soci straordinaria è validamente convocata per delibera del Consiglio Direttivo ovvero per volontà della maggioranza assoluta dei Soci. In questo caso è richiesta ai fini della validità dell'Assemblea dei Soci così convocata, un documento scritto recante la motivazione della convocazione sottoscritto da tutti i richiedenti. La convocazione dell'Assemblea dei Soci, ordinaria ovvero straordinaria, è validamente effettuata tramite raccomandata o analoga comunicazione avente data certa. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, ordinaria ovvero straordinaria, è validamente costituita se risultano presenti almeno la metà dei Soci più uno. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita se risulta presente almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea dei Soci, ordinaria ovvero straordinaria, è presieduta dal Presidente ovvero in sua assenza dal membro del Consiglio Direttivo più anziano presente. Il verbale dell'Assemblea dei Soci, ordinaria ovvero straordinaria, è redatto dal Segretario Generale ovvero in sua assenza da un altro Socio individuato da chi presiede l'Assemblea stessa; il verbale è firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Presidente dell’Associazione dal Segretario Generale e dal Verbalizzante qualora soggetto diverso e ratificato nella seduta successiva dall’Assemblea stessa. Salvo diverse disposizioni del presente Statuto, le delibere dell'Assemblea dei Soci sono validamente approvate con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
art. 7 – il Consiglio Direttivo L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto da cinque Soci, eletti dall'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria. L'elezione avviene per espressione segreta da parte di ogni Socio di una lista di nomi su una scheda appositamente predisposta dal Consiglio Direttivo in carica. I cinque Soci che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze saranno i nuovi membri del Consiglio Direttivo, a partire dal termine dell'Assemblea dei Soci in cui è effettuata la votazione. In caso di rinuncia di uno dei membri del Consiglio Direttivo, questi viene automaticamente sostituito dal primo Socio non eletto in ordine di voti ricevuti. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili al termine del mandato. Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio e alle quote sociali. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero in sua assenza dal consigliere più anziano presente. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario Generale ovvero in sua assenza da un altro membro del Consiglio Direttivo individuato da chi presiede la riunione. Il verbale è firmato per presa visione e approvazione da tutti i presenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente approvate in presenza di almeno tre dei suoi membri, con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le delibere validamente approvate sono immediatamente vincolanti per tutti i Soci. Compito principale del Consiglio Direttivo è quello di curare la gestione dell'Associazione e perseguire le finalità di questa così come individuate all'art. 4. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo approva con delibera annualmente il rendiconto economico e finanziario redatto dal Tesoriere e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci riferendo sull’attività svolta e quella programmata; stabilisce la misura e le modalità di pagamento delle quote sociali; delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci e sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci; delibera eventuali rimborsi spese a beneficio dei Soci, nomina responsabili per attività specifiche.
art. 8 – il Presidente È il legale rappresentante dell'Associazione. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Promuove l'attività dell'Associazione e dei suoi Organi.
art. 9 – il Segretario Generale Stende i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; tiene il protocollo della posta in arrivo e in partenza; custodisce l'archivio dell'Associazione; mantiene l'elenco anagrafico aggiornato dei Soci. Si occupa di coordinare la logistica dell'Associazione e sovrintende agli equipaggiamenti per la rievocazione, curandone tanto l'approvvigionamento quanto la correttezza rispetto al periodo ricostruito. Sostituisce il Presidente in sua assenza.
art. 10 – il Tesoriere Custodisce la cassa dell'Associazione; stende il rendiconto della gestione da presentare all'Assemblea dei Soci, ritira le quote sociali ed ogni altra entrata dell’Associazione, verifica e paga i rimborsi spese agli associati e tutte le altre uscite dell’Associazione.
art. 11 – i Soci Lo status di Socio è concesso con delibera dal Consiglio Direttivo. I Soci sono divisi nelle seguenti categorie: a) Soci fondatori, individuati nel presente Statuto in qualità di firmatari dello stesso e pertanto fondatori dell'Associazione; b) Soci onorari, individuati con specifica delibera del Consiglio Direttivo ed esentati dal pagamento della quota sociale; c) Soci ordinari, tutti gli iscritti all'Associazione che non rientrano in altre categorie; d) Soci sostenitori, individuati con specifica delibera del Consiglio Direttivo che disciplina anche caso per caso il diverso regime della quota associativa da essi versata.
I Soci acquistano il diritto di elettorato attivo e passivo per delibera del Consiglio Direttivo e comunque non prima che sia trascorso un anno dalla data della loro iscrizione. Tutti i Soci sono tenuti, salvo delibera diversa del Consiglio Direttivo, al pagamento di una Quota Associativa annuale la cui misura è stabilita di anno in anno con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Tutti i Soci hanno il diritto di recedere dal proprio status di Socio con il solo obbligo di comunicazione scritta di tale volontà al Consiglio Direttivo; diversamente, una volta acquisito, lo status di Socio viene meno solo al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) decesso del Socio; b) radiazione; c) morosità nei confronti dell'Associazione rispetto a somme dovute per più di sei mesi. Il Consiglio Direttivo ha in ogni momento la facoltà di deliberare la radiazione di un Socio dall'anagrafico dell'Associazione, con l'obbligo di notifica scritta all'interessato di tale delibera; il che comporta la sospensione in capo al soggetto radiato dello status di Socio fino alla successiva Assemblea dei Soci la quale a delibera di maggioranza dei presenti potrà confermare la radiazione rendendola definitiva e irrevocabile, ovvero rigettarla con conseguente restituzione del radiato allo status di Socio.

parte terza – gestione
art. 12 – modifica dello Statuto L'Assemblea dei Soci ha facoltà di deliberare emendamenti al presente Statuto con il voto favorevole della maggioranza qualificata di tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
art. 13 – esercizio finanziario e bilanci L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentun dicembre di ciascun anno solare; entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio verrà predisposto dal Tesoriere il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia. Il rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti l’Assemblea chiamata ad approvarlo, per poter essere consultato da ogni Socio; inoltre sarà tenuto a disposizione dei Soci per la consultazione tutto l'archivio dell’Associazione.
art. 14 – gestione del patrimonio dell'Associazione Il patrimonio dell'Associazione, inteso come l'insieme dei beni e delle risorse, monetarie e non monetarie, di proprietà dell'Associazione (d'ora in avanti semplicemente Patrimonio dell'Associazione), è gestito e amministrato dal Consiglio Direttivo esclusivamente per perseguire le finalità elencate al precedente art. 4. Qualsiasi donazione, lascito, o altro aumento del Patrimonio dell'Associazione proveniente da atti di liberalità può essere accettato dall'Associazione solo a seguito di delibera favorevole del Consiglio Direttivo, in special modo per quelle donazioni, lasciti o liberalità che vengano conferite sotto vincoli di utilizzo o di altra natura. Il Consiglio Direttivo mantiene scritture e documenti relativi all'amministrazione del Patrimonio dell'Associazione in apposito archivio consultabile previa richiesta da chiunque fra i Soci, e presenta annualmente un rendiconto scritto all'Assemblea dei Soci come meglio specificato all'art. 6.
art. 15 – clausola compromissoria Tutte le eventuali controversie fra Soci ovvero fra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte al giudizio del giudice di pace che ha giurisdizione nel luogo dove ha sede l’Associazione che delibererà con il fine di giungere a una composizione stragiudiziale della controversia senza formalità di procedura.
Il giudizio sarà assunto pro bono et aequo quale espressione delegata della volontà delle parti di giungere a un compromesso e pertanto vincolante in quanto tale per le parti stesse, entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente.
art. 16 – rinvio alla legge Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme e alle leggi vigenti in materia.